VISTO
il D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, e successive modificazioni ed integrazioni;VISTO il D.P.R. 3 maggio 1957, n.686;
VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n.382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la relativa fascia di formazione nonché la sperimentazione organizzativa e didattica;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n.370;
VISTA la legge 09.05.1989, n. 168;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni;
VISTA la legge 24 dicembre 1993, n.537;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n.487;
VISTO il D.L. 21 aprile 1995 n.120 convertito in legge 21 giugno 1995 n.236 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 30 ottobre 1996, n.693;
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n.675 e successive modificazioni;
VISTA la legge 27 dicembre 1997, n.449;
VISTO l'art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n.210 che trasferisce alle Università le competenze ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di tale personale;
VISTA la legge 19 ottobre 1999, n. 370;
VISTO il D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117;
VISTO il D.M. 4 ottobre 2000 recante la rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 23/12/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
VISTO lo Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, emanato con D.D. 7/2/2001 e pubblicato in G.U. n. 62 del 15/03/2001;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 25/AG, di data 10 Aprile 2001, pubblicato nel sito INTERNET http://www.sissa.it/regolamento.html, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori presso la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste";
VISTA la deliberazione del Consiglio di Settore di –Teoria degli Stati Condensati del 3 Maggio 2001;
VISTA la deliberazione del Senato della Scuola del 12 Giugno 2001 relativa all’assegnazione di un posto di professore associato al Settore di Teoria degli Stati Condensati della Scuola;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 Giugno 2001;
VISTA la deliberazione del Consiglio della Scuola del 26 Giugno 2001 relativa all’attivazione della procedura di valutazione comparativa per la copertura del posto di Professore universitario di ruolo di II fascia;
CONSIDERATO che il posto richiesto a concorso trova disponibilità nell'organico e copertura finanziaria nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.449;
D E C R E T A
Art.1
Posti messi a concorso
E' indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:Settore di Teoria degli Stati Condensati della SISSA:
Area 02 – Scienze Fisiche – FIS/03 - FISICA DELLA MATERIA posti 1
Tipologia scientifica: Si richiede un profilo scientifico adeguato allo svolgimento di una vigorosa attivita' di ricerca nel campo della teoria e simulazione numerica delle proprieta' elettroniche dei materiali.
Tipologia didattica: L'impegno didattico riguardera' la teoria generale dei solidi e relativi metodi computazionali a livello avanzato, nonche' la direzione del lavoro di tesi di studenti di dottorato in questa area.
Art. 2
Requisiti per l'ammissione
La partecipazione alla valutazione comparativa di cui all'art. 1 è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduti dai candidati.
Per l'ammissione alla valutazione comparativa è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla valutazione comparativa.
Questa amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
Non possono partecipare alla valutazione comparativa:
Art. 3
Domande di ammissione
Le domande di partecipazione alla valutazione comparativa, redatte in carta semplice, ai sensi della legge 23.8.1988 n. 370, utilizzando il modulo di cui all'allegato "A" al presente bando (disponibile anche via INTERNET presso il WEB Server della SISSA all'indirizzo http://www.sissa.it/Bandi/anno-2001.html), devono essere indirizzate al Direttore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - via Beirut n. 2-4 - 34014 Trieste, e presentate entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale. Qualora tale termine cada in giorno festivo la scadenza slitterà al primo giorno feriale utile.
La domanda inviata per via telematica dovrà comunque essere consegnata o spedita, debitamente firmata, ai fini dell'ammissione alla procedura di valutazione comparativa entro il suddetto termine perentorio di trenta giorni. A tal fine non fa fede la data di compilazione per via telematica.
Le domande di ammissione alla valutazione comparativa potranno, altresì essere consegnate a mano
all'Ufficio Personale e Stipendi della S.I.S.S.A.
– via Beirut 9
– 34014 – Trieste –
dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 17.00 , il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
Al fine del rispetto del termine fa fede la data e l'ora della consegna della domanda all’Ufficio competente.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. In quest’ultimo caso fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
Sulla busta di invio il candidato dovrà indicare con precisione oltre alle proprie generalità anche la valutazione comparativa alla quale intende partecipare (estremi del bando, sigla e titolo del settore scientifico-disciplinare).
Il candidato dovrà indicare nella domanda, con chiarezza e precisione il Settore della S.I.S.S.A. ed il settore scientifico-disciplinare per il quale intende essere ammesso alla valutazione comparativa.
Coloro che intendono partecipare a più valutazioni comparative dovranno presentare distinte domande e documenti in plichi separati.
La domanda dovrà, inoltre, contenere l’indicazione del domicilio che il candidato elegge ai fini della valutazione comparativa. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata al Direttore della S.I.S.S.A., al quale è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante o mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato in domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’amministrazione, nè per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della domanda, dei documenti e delle comunicazioni relative alla valutazione comparativa.
I candidati riconosciuti handicappati, ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo all’ausilio necessario, nonchè l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove ai sensi della legge suddetta.
I candidati dovranno allegare alla domanda:
I candidati stranieri dovranno presentare domanda redatta in lingua italiana, secondo le modalità ed i termini indicati al presente articolo.
Per la presentazione dei titoli, dei documenti e delle pubblicazioni i candidati dovranno osservare le stesse prescrizioni indicate al presente articolo.
I cittadini stranieri extracomunitari osserveranno per la presentazione dei titoli, dei documenti e delle pubblicazioni le prescrizioni di cui al presente articolo con la precisazione che, ai sensi del DPR 445/2000, i candidati stranieri extracomunitari possono, solo se residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con DPR 30/05/1989, n. 223, utilizzare le dichiarazioni sostitutive, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
I documenti ed i certificati vanno prodotti in carta libera ai sensi dell'art. 1 della legge n. 370/88; se redatti in lingua straniera, diversa da francese, inglese, tedesco, spagnolo, devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Non è consentito il riferimento a documenti, titoli e pubblicazioni già presentati, od allegati ad altre procedure, alla SISSA o ad altre amministrazioni.
Art. 4
Pubblicazioni
Le pubblicazioni, devono essere trasmesse unitamente alla domanda
, in plico a parte.L'inosservanza dell'eventuale limitazione riferita al numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare, a scelta del candidato, per la partecipazione a ciascuna procedura, comporta l'esclusione tassativa e senza deroghe del candidato dalla procedura stessa, come previsto dall'art. 2, c. 6 del DPR 117/2000.
Il candidato può produrre le pubblicazioni in originale, in copia conforme oppure può rendere la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di essere a conoscenza del fatto che la copia delle pubblicazioni è conforme all'originale.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31.8.1945, n. 660.
L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito, oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000.
Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e tradotta in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la dicitura "Pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia" e devono essere indicati chiaramente la sigla e il titolo del settore scientifico disciplinare e il Settore della S.I.S.S.A. per il quale l’interessato intende partecipare, nonché il cognome, nome e indirizzo del candidato.
I candidati potranno inoltrare copia dei titoli e dei documenti, ivi comprese le pubblicazioni, già trasmesse alla S.I.S.S.A., a ciascun componente della Commissione giudicatrice, entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto costitutivo della commissione stessa unitamente a copia dell’elenco allegato alla domanda di partecipazione alla valutazione comparativa.
Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati alla S.I.S.S.A.
Il numero massimo delle pubblicazioni scientifiche, scelte tra quelle reputate più rilevanti ai fini della valutazione comparativa, non deve essere superiore a dieci.
Art. 5
Esclusione dalla valutazione comparativa
I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.
L'esclusione per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato del Direttore.
Art. 6
Costituzione delle Commissioni giudicatrici
Le Commissioni giudicatrici sono costituite con le modalità indicate nell'art. 3 del DPR 23/03/2000, N. 117.
Esse sono nominate con decreto del Direttore e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi, di decesso o di indisponibilità degli stessi per cause sopravvenute, ovvero nei casi previsti dall'art. 3, comma 13, del DPR 23.3.2000, n. 117, nelle Commissioni giudicatrici subentra il docente non eletto che abbia riportato il maggior numero di voti.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono nella qualità di componente delle Commissioni giudicatrici.
Art. 7
Ricusazione
Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti le Commissione Giudicatrici da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile, devono essere proposte al Direttore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della composizione delle Commissioni.
Decorso tale termine e comunque dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.
Art. 8
Adempimenti delle Commissioni giudicatrici e valutazione comparativa
Le Commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li consegnano, ai sensi dell'art. 2 comma 6 del DPR 390/98, senza indugio, al responsabile del procedimento di cui all'art. 15, il quale ne assicura la pubblicità presso la sede della SISSA. I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione.
Le Commissioni giudicatrici valutano in primo luogo il curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche, presentati da ciascun candidato.
Le Commissioni giudicatrici, nel valutare il curriculum complessivo del candidato e le pubblicazioni scientifiche, prendono in considerazione i seguenti criteri:
Per i fini di cui al comma precedente faranno ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificatamente nelle valutazioni comparative:
La tipologia di impegno scientifico e didattico indicata nel bando non costituisce elemento di valutazione del candidato ai sensi dell'art. 4, c. 5 del DPR 117/00 ed è richiesto ai soli fini della chiamata.
Le Commissioni potranno individuare soglie minime di qualificazione scientifica delle pubblicazioni al di sotto delle quali i candidati non sono ammessi alla prosecuzione della procedura.
Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ogni commissario esprime su ciascun candidato il proprio giudizio individuale e, quindi, la Commissione con propria deliberazione assunta a maggioranza dei componenti valuta l'ammissione dei candidati a sostenere le prove d’esame, consistenti, nell’ordine in una discussione sui titoli scientifici presentati ed in una prova didattica su tema assegnato con 24 ore di anticipo. A tal fine, ciascun candidato estrae a sorte tre fra i cinque temi proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della prova didattica.
Le date dell'espletamento delle prove verrà comunicata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 20 giorni prima dell'effettuazione delle stesse. Per sostenere le predette prove, il candidato dovrà essere munito di un valido documento di riconoscimento.
Al termine di ciascuna prova, ogni commissario esprime su ciascun candidato il proprio giudizio. La Commissione esprime successivamente e relativamente ad ogni candidato il giudizio collegiale.
Le prove sono pubbliche.
Non sono prese in considerazione le rinunce pervenute dopo l'espletamento della prova didattica.
Sulla base dei giudizi, previa deliberazione assunta dalla maggioranza dei componenti, la commissione dichiara inequivocabilmente i nominativi di due idonei per ciascun posto bandito, ai sensi dell'art. 2 c. 1 della L. 210/98.
Le Commissioni, conclusi i lavori, consegnano al Direttore della S.I.S.S.A. i relativi atti.
Art. 9
Regolarità degli atti
Il Direttore accerta con proprio decreto, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti di cui alla procedura dandone comunicazione ai candidati. Nel caso in cui il Direttore riscontri irregolarità, entro il termine di trenta giorni, rinvia con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione per la regolarizzazione stabilendone il termine.
Il Direttore trasmette gli atti delle valutazioni comparative ai competenti organi accademici per i successivi adempimenti. Il Consiglio della Scuola nella composizione ristretta, entro sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla Commissione e con riferimento alle specifiche esigenze didattico-scientifiche del Settore, propone, con motivata delibera, la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero può decidere, a maggioranza degli aventi diritto al voto, di non procedere alla chiamata, specificando i motivi di difformità in relazione alle proprie esigenze didattico-scientifiche, rispetto a quanto deliberato dalla Commissione giudicatrice.
La nomina è disposta con Decreto Direttoriale.
Il Direttore comunica al Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica i dati relativi alla conclusione delle procedure di valutazione comparative, nonché i nominativi dei candidati idonei e di quelli nominati in ruolo. Le relazioni finali delle Commissioni con annessi giudizi individuali e collegiali, sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero e rese pubbliche anche per via telematica.
Art. 10
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
I candidati hanno diritto, previa richiesta scritta ed a proprie spese, alla restituzione da parte della Scuola delle pubblicazioni e di documenti presentati decorso il termine utile previsto dalla legge per proporre impugnazione. La restituzione sarà effettuata entro due mesi dalla richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto.
Trascorsi trenta giorni dai termini previsti dalla legge per le impugnazioni giurisdizionali amministrative delle procedure di valutazione comparativa di cui al presente decreto, la Scuola non è più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.
La Scuola non risponde della restituzione delle copie dei titoli e delle pubblicazioni spedite ai componenti delle Commissioni giudicatrici.
Art. 11
Nomina
Il candidato chiamato, entro il termine perentorio di trenta giorni, deve presentare o far pervenire alla SISSA i documenti richiesti per la nomina in ruolo.
La nomina in ruolo dei candidati chiamati è disposta con Decreto Direttoriale e decorre dal 1° novembre successivo.
Ad essi spetta il trattamento economico previsto dalle disposizioni di legge in vigore.
Dopo tre anni dall’immissione in ruolo l’interessato sarà sottoposto ad un giudizio di conferma ai sensi di legge.
ART. 12
Trattamento dei dati personali
Con riferimento alle disposizioni di cui alla Legge 31 dicembre 1996 n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare alle disposizioni di cui all'art. 10, la SISSA, quale titolare dei dati inerenti alla presente valutazione comparativa, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande di partecipazione è finalizzato unicamente alla gestione dell’attività di valutazione comparativa e che lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.
Viene inoltre precisata la natura obbligatoria del conferimento dei dati e la conseguenza della non ammissione alla valutazione comparativa in caso di rifiuto di fornire gli stessi.
I candidati godono dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonchè alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonchè di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
ART. 13
Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è la Rag. Gabriella Pippan Barduzzi, Categoria EP, di questa Amministrazione (tel.: 0403787207; fax: 0403787249; e-mail:barduzzi@sissa.it)
Art. 14
Pubblicità
Il presente bando è pubblicato via INTERNET, presso il WEB Server della SISSA all'indirizzo: http://www.sissa.it/Bandi/anno-2001.html.
Art. 15
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la Legge 3.7.1998, n. 210, il DPR 23.3.2000, n. 117, la vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.
Trieste, 26 Giugno 2001
IL DIRETTORE
(prof. Daniele Amati)
(F.to D.Amati)